Data pubblicazione:
Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, sentenza 13 aprile 2016, n. 7324, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato preventivo – Fallimento – Consecuzione delle procedure concorsuali – Fattispecie.
Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l’efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali.

Modulo Ricerca Generica per Argomento