Fonte: CNN Notizie del 26 aprile 2013
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LA RICONCETTUALIZZAZIONE DEI DIRITTI DEL CONIUGE SUPERSTITE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA - LE RECENTI PROSPETTIVE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (1), ha inteso dirimere il diffuso e controverso contenzioso originato in sede di merito dall’art. 540 c.c., e relativo ai diritti ivi riservati al coniuge superstite anche in caso di concorso con altri chiamati alla successione legittima, ex art. 553 c.c. (2).
Rispetto a tale questione, i giudici di legittimità, dopo aver brevemente ricostruito le numerose teorie in materia, enunciano il principio secondo il quale «nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 540, secondo comma, cod. civ.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato».
2. - L’esigenza di devolvere alle Sezioni Unite le questioni appena prospettate trae origine dal fatto che i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite (3) sono - parsi - collocati all’interno dell’art. 540 c.c., senza «una cosciente e vagliata visione sistematica (4)» dell’intero diritto successorio.
Nel senso che, mentre l’art. 540, comma 2, c.c. stabilisce che al coniuge superstite competono nella successione necessaria anche i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita residenza familiare, gli articoli 581 e 582 c.c. non fanno ad essi riferimento nell’ambito della successione legittima, diversamente dall’art. 584 c.c. che li riconosce al coniuge putativo, attraverso il rinvio operato proprio all’art. 540, comma 2, c.c.
Ciò ha costituito oggetto d’immediate e persistenti valutazioni in dottrina, e, dopo essere venuto più volte al vaglio del foro di merito, è stato portato alla attenzione della Corte Costituzionale (5), la quale ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 581, in relazione agli articoli 3 e 29 della Costituzione, nel rilievo che il mancato richiamo dell’art. 540, comma 2, c.c. da parte degli articoli 581 e 582 vale unicamente ad escludere i diritti in questione spettino al coniuge superstite autonomamente, e cioè in aggiunta alla quota allo stesso spettante, mentre il rinvio contenuto nell’art. 584 c.c. significa soltanto che tali diritti spettano anche al coniuge putativo .
Invero, la pronuncia della Corte Costituzionale appare avere un effetto meno dirompente di quello che sembra possibile attribuirle a prima vista.
Innanzitutto perché essa non getta nuova luce in subiecta materia, limitandosi a mostrare condivisione verso un criterio interpretativo già espresso in sede di merito (6), ed a mutuare una posizione già autorevolmente assunta in precedenza in dottrina (7), come non si è mancato di rilevare in una attenta (8) nota redazionale a margine dell’intervento in parola. In secondo luogo, perché il principio in essa enunciato, se da un lato vale a risolvere il presunto difetto di coordinazione legislativa, dall’altro, non fuga i dubbi sulle modalità di calcolo del valore della quota del coniuge superstite (9).
Da questo punto di vista, il ragionamento della Cassazione a Sezioni Unite si presenta innovativo.
Esso sembra muovere da una impostazione metodologica differente, in quanto l’intervento dell’art. 540, comma 2, c.c. nell’ambito della successione è giustificato attraverso il ricorso alla leva metodologica dell’assiologia (10). Applicando tale criterio ermeneutico si è evinto che se la funzione dei diritti in questione è quella di realizzare anche in ambito successorio una nuova concezione della famiglia, tendente alla completa parificazione dei coniugi sul piano patrimoniale ed etico e sentimentale, nonché quella di soddisfare un bisogno esistenziale della persona alla stabilità delle sue abitudini di vita, allora gli stessi diritti devono valere anche nell’ambito della successione legittima, non soltanto in quella testamentaria.
In questo modo, sembra ragionevole ritenere che il mancato richiamo negli artt. 581 e 582 dei diritti di uso e di abitazione a favore del coniuge superstite rappresenti il portato di una precisa scelta del legislatore, attento al substrato assiologico della norma contenuta nell’art. 540, comma 2, c.c., la quale, per la vocazione solidaristica (11) ed egualitaria (12) dell’interesse (13) protetto, deve trovare applicazione oltre gli angusti confini della successione testamentaria, secondo una interpretazione costituzionalmente conforme.
3. - Risolto in senso positivo il problema dell’estensibilità della previsione contenute nell’art. 540 c.c. anche nei casi di successione legittima, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è chiamata farsi carico di una ulteriore questione, rimasta inevasa nel giudizio di legittimità costituzionale, e relativa alla esatta qualificazione dell’istituto in parola, nonché alla modalità di calcolo della quota spettante al coniuge superstite ab intestato.
Secondo una prima impostazione i diritti in esame debbono essere configurati come un prelegato (14). Essi costituiscono un peso sull’intero patrimonio ereditario, e ciò perché con la riserva il legislatore ha inteso assicurare al legittimario il conseguimento di una quota minima dall’eredità, non anche impedire che allo stesso possa pervenirgli una attribuzione maggiore per legge o testamento.
Questa opzione ricostruttiva, oltre a ricevere il sostegno di parte della dottrina, ha anche ricevuto significative, sia pure rare, conferme giurisprudenziali (15).
La conseguenza del fatto che si tratti di un prelegato è assai rilevante. Essa comporta che il valore dell’attribuzione patrimoniale grava su tutto l’asse ereditario, non potendosi considerare già computato nella quota dovuta al coniuge. Altrettanto evidente è l’effetto utile che ne discende. Il coniuge superstite sottrae il valore capitalizzato del conferimento dal relictum, prima della formazione delle quote, e concorre sulla massa residua con gli altri eredi in proporzione delle rispettive quote. In buona sostanza, egli, pur concorrendo con gli altri eredi, può stralciare in via di prededuzione il valore dei diritti in parola dalla massa ereditaria, e partecipare così alla divisione del residuo (16).
Secondo una diversa impostazione (17), sostenuta in varie pronunce giurisprudenziali (18), i diritti in questioni dovrebbero essere qualificati come legati ex lege, in quanto essi non costituiscono un peso a carico di tutta l’eredità, ma una attribuzione patrimoniale soggetta al meccanismo di imputazione fissato dall’art. 540, comma 2, c.c.
A tale conclusione l’orientamento in commento perviene sulla scorta di una serie di argomenti.
Il primo di questi è di segno positivo, e muove proprio dalla lettera dell’art. 540, comma 2, c.c., il quale «non addossa l’attribuzione in modo indistinto e proporzionale su tutti gli eredi, ma prevede un ordine ben definito, in base al quale distribuire il peso, rappresentato dai diritti del coniuge, sulle varie quote ereditarie (19)».
Quest’ultima osservazione è strettamente collegata alla seconda ragione che si oppone alla tesi del prelegato. Può infatti accadere che il coniuge non sia proprio chiamato alla successione «perché preterito o perché destinatario di un legato in conto o in sostituzione di legittima in un testamento col quale il de cuius abbia disposto di tutto il suo patrimonio (20) ». In questo caso, «non può in alcun modo parlarsi di prelegato, disposizione a titolo particolare essenzialmente qualificata dall’esser diretta a beneficiare uno dei (soggetti istituiti quali) coerede (21) ».
La terza argomentazione riguarda il fatto che se il valore del diritto di abitazione fosse realmente sommato in aggiunta alla riserva spettante al coniuge superstite, si correrebbe il rischio che «nei casi in cui tale valore sia rilevante rispetto all’intero asse ereditario venga ad essere ridotta la legittima degli altri aventi diritto (22) » In tal modo si lascerebbe «aperto il campo ad inique sperequazioni a vantaggio del coniuge ed a scapito dei chiamati in concorso, specialmente se si tratti di altri legittimari (23) ».
A quanto fin qui sostenuto si è anche aggiunto da attenta dottrina un’altra considerazione: «anche configurando l’attribuzione de quo come prelegato, nel caso di incidenza dell’onere sulla quota riservata ai figli, non si potrà procedere alla riduzione, se non quando e nella misura in cui non venga rispettato il criterio di imputazione di cui all’art. 540, comma 2, ultima parte (24) ».
In buona sostanza, le opinioni in rassegna (25) sembrano concordi nel ritenere che non è possibile, allo stato della attuale legislazione ravvisare nei diritti di abitazione di uso spettanti al coniuge superstite la figura giuridica di prelegato ex lege (26) - (27).
4. - Per meglio comprendere i riflessi di ciascuna teoria sui criteri di calcolo della quota spettante al coniuge superstite nella successione legittima può forse essere utile riprendere le più significative esemplificazioni, alla quali ha fatto ricorso la dottrina che si è maggiormente occupata al tema in esame.
Caso 1. In assenza di debiti e di donazioni effettuate in vita dal de cuius, il valore dell’asse ereditario è di 120 e quello dei diritti di abitazione e di uso è di 85; eredi sono il coniuge e il figlio; la quota disponibile è 40; le quote di riserva sono entrambe 40.
In un caso del genere, «applicando la tecnica del prelegato, i diritti di godimento più che incidere sulle varie quote verrebbero a influire sulla loro formazione, che invece va effettuata sull’intero patrimonio ereditario. Così, predotto il valore del diritto di abitazione (120-85=35), le quote di eredità sarebbero 17,5 (=35:2), con la conseguenza che al coniuge sarebbe attribuito 102,5 (85-17,5) e al discendente solo 17,5. Applicando il criterio di imputazione previsto dall’art. 540, 2 comma, la riserva qualitativa graverà innanzitutto sulla quota disponibile (per 40, causandone così l’azzeramento); essendo questa incapiente sarà imputata alla quota di riserva del coniuge (per 40) e per il restante valore di 5 graverà sulla quota di riserva del figlio. I valori finali saranno dunque i seguenti: al coniuge sarà attribuito 85 e al figlio 35» (28).
Caso 2. Il relictum è costituito dalla sola casa di abitazione (valore di 180), alla quale si deve aggiungere il donatum pari a 120. Il valore del diritto di abitazione è stato calcolato in 150. Eredi legittimari sono il coniuge superstite e l’unico figlio del de cuius.
In un caso del genere, si è osservato che «se si dovesse sommare il valore del diritto di abitazione a quello della quota riservata in piena proprietà al coniuge superstite, quest’ultimo otterrebbe un valore pari a 250; la disponibile, pertanto, scomparirebbe ed il figlio legittimo conseguirebbe un valore pari a 50, mentre la sua quota di legittima era pari a 100». Ragionando in senso opposto «il valore del diritto di abitazione deve essere imputato prima alla disponibile, assorbendola interamente e, poi, per la residua parte, alla quota di riserva in piena proprietà del coniuge superstite, che, in tal modo, viene ridotta (a 50), mentre resta intatta la quota di riserva del figlio (29) ».
5. - Una volta evidenziato, anche attraverso una serie di spunti casistici, il ginepraio di opinioni che affolla la materia in esame diventa sicuramente agevole comprendere l’importanza ricoperta dalla sentenza che si annota. Con essa si introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio secondo il quale nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.
Come rilevato in uno dei primi commenti alla sentenza, «la Corte giunge a tale risultato interpretativo ritenendo che nella successione legittima si debba prescindere dal procedimento di imputazione previsto in tema di successione necessaria ed in particolare dall’art. 553 c.c. e ciò in linea con l’intento che ha ispirato il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha voluto tutelare l’interesse del coniuge superstite alla sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare anche dopo la morte dell’altro coniuge (30) ».
A sostegno di ciò, la pronuncia prende le mosse dalla difficoltà di prospettare un coordinamento sistematico fra l’art. 553 c.c. e l’art. 540 c.c. Il primo, nel disciplinare il concorso tra eredi legittimari ed eredi legittimi, discorre di “quote” riservate ai primi, mentre i diritti di abitazione e di uso vengono comunemente assimilati ai legati o prelegati ex lege. Ancora, il primo opera la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi sul piano quantitativo, mentre il riconoscimento dei predetti diritti si realizza nel secondo in senso qualitativo. Infine, il primo prevede che, nel determinare la quota riservata, i legittimari devono imputare alla quota di legittima, ai sensi dell’art. 564 c.c., il valore delle donazioni o dei legati ricevuti dal defunto; mentre il secondo dispone che tali diritti devono gravare, innanzitutto, sulla quota disponibile.
Ne discende, l’enucleazione ad opera della Cassazione del principio secondo il quale il valore dell’attribuzione patrimoniale riservata al coniuge superstite ab intestato deve essere detratto dall’asse ereditario, per poi procedere alla divisione del residuo tra tutti i coeredi in base alle norme sulla successione legittima, e senza tenere conto del valore capitale dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato. Se questo è il criterio di calcolo dei diritti riservati al coniuge superstite nella successione legittima, ne discende una inattesa inversione di rotta della giurisprudenza, coincidente con un tentativo di “riconcettualizzazione” dei diritti in questione, la quale porta a chiedersi se non debba considerarsi - ora più che mai - attuale l’osservazione di chi considerava il coniuge superstite «un erede davvero “scomodo” per gli altri successibili (31) ».
Antonio Musto
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Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847, in Red. Giust. civ. Mass., 2013; e in Diritto & Giustizia, 2013, p. 212, con nota D. Achille, Al coniuge superstite spettano sempre i diritti d'uso e di abitazione sulla casa familiare.
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Già, riassumeva così la questione, U. Salvestroni, Successione intestata e diritti del coniuge superstite, in Rass. dir. civ., p. 2003, p. 289 ss.
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Sulla ratio di tali diritti, per tutti, R. Cavo, I diritti successori del coniuge, in Manuale delle successioni, R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), Napoli, 2008, p. 590 ss.
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Così, insigne dottrina, F. Parente, Tecniche acquisitive dei diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite, in Giur. it., 1982, I, 2, c. 152, nota a Pret. Campi Salentina, 25 novembre 1980.
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Ordinanze Trib. Napoli, 3 novembre 1980, in Giur. cost., 1981, II, p. 1361; Id., 8 giugno 1983, in Foro it., 1985, I, c. 2154. Negli stessi termini, già, Id., 27 dicembre 1980, in Rep. Foro it., 1981, voce Successione ereditaria, c. 2758, n. 44.
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Affrontano il problema, anticipando le conclusioni del successivo intervento della Corte costituzionale, Vv., Pret. Campi Salentina, 25 novembre 1980, in Giur. it., 1982, I, 2, p. 152, con nota F. Parente, Tecniche acquisitive dei diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite. In particolare, Trib. Siena, 11 aprile 1983, in Riv. not., 1985, p. 478; in Rass. dir. civ., 1983, p. 1160. Cfr., anche, Trib. Trapani, 22 maggio 1987, in Giust. civ., 1987, I, 2374, con nota contraria di G. Azzariti, Il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano da parte del coniuge superstite; e in Giur. it., 1988, I, 2, c. 82, con nota adesiva di L. D’Ambrosio.
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L. Mengoni, Le successioni, in Riv. trim., 1986, p. 206-207. Successivamente, lo stesso Autore - in Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., fondato da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, vol. XLIII, tomo 1º, 6ª ed., Milano, 1993, p. 174.
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M. Gambardella, I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite: una nuova figura di riserva, in Rass. dir. civ., 1989, p. 690. Sul tema, di recente, sapientemente, R. Calvo, Il diritto di abitazione del coniuge tra regole e valori, in Riv. trim., 2006, p. 15 ss.
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G. Capozzi, Successioni e donazioni, A. Ferrucci-C. Ferrentino (a cura di), Milano, 2009, p. 632-633-634. Lo stesso è a dirsi per la successiva sentenza della Corte di Cassazione - 13 marzo 1999, n. 2263, in Giust. civ. Mass., 1999, p. 556; in Vita not., 1999, p. 237, in Notariato, 1999, p. 309 - la «quale dopo aver premesso come indubitabile l’estensione dei diritti di abitazione ed uso previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima in quanto l’eventualità che il coniuge putativo potesse godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge legittimo sarebbe contraria al principio di eguaglianza, ha prospettato due diverse soluzioni delle modalità attraverso le quali tali diritti vengono riconosciuti al coniuge nella successione legittima; secondo un primo indirizzo essi sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un’altra ricostruzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima; tuttavia la Corte non ha risolto tale questione, ritenendola irrilevante nella fattispecie sottoposta al suo esame». Così, Cass., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847, cit.
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P. Perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass. dir. civ., 1985, p. 990 ss., ora in Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, p. 273 ss., osserva come l’interpretazione sia, per definizione, “logico-sistematica” e “teleologico-assiologica”, «cioè finalizzata all’attuazione dei nuovi valori costituzionali e dei nuovi princípi» (ivi, p. 284); M. Pennasilico, L’interpretazione dei contratti tra relativismo ed assiologia, in Rass. dir. civ., 2005, p. 725 ss.
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P. Perlingieri, La funzione sociale del diritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, p. 135 ss.
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Sulla pari dignità sociale e sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, P. Perlingieri, Riflessioni «sull’unità della famiglia», in Rapporti personali nella famiglia, P. Perlingieri (a cura di), Napoli, 1982, p. 9 ss. Più diffusamente, Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2001, p. 111 ss. cit., p. 919 ss. Cfr., G.B. Ferri, Le “eguaglianze tra i coniugi”, in Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Atti di un Convegno di studi (Napoli, 14-15 dicembre 1973), Napoli, 1975, p. 342 ss.
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Privilegia «l’interesse rispetto alla volontà, il profilo oggettivo rispetto a quello soggettivo, la funzione socio-economica rispetto alla struttura» P. Perlingieri, Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 428; Id., Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, p. 76 s.; Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1989, p. 96. La citazione è in V. Scalisi, Dalla Scuola di Messina un contributo per l’Europa, in Riv. dir. civ., 2012, 1, I, p. 2.
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«Ritengo, inoltre, trattarsi di prelegato» A. Ravazzoni, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, in Dir. fam. e pers., 1978, p. 233-234. Così, anche, M. Vascellari, sub art. 540, in Commentario breve al codice civile, G. Cian e A. Trabucchi (a cura di), Padova, 1982, p. 244; L. Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p. 114-115. Densa di originalità la tesi sostenuta da V.E. Cantelmo - in La situazione giuridica del coniuge superstite, in Rass. dir. civ., 1980, p. 52.
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Significativa, in materia, Trib. Monza, sez. III, 27 dicembre 2011, in Redazione Giuffrè, 2011. A favore della tesi del prelegato, in giurisprudenza, già, Trib. Siena, 11 aprile 1983, in Rass. dir. civ., 1983, p. 1158; in Riv. not., 1985, p. 478. Corte appello Venezia, 3 febbraio 1982, in Riv. not., 1983, p. 534; Trib. Verona, 12 dicembre 1989, in Dir. fam. e persone, 1990, p. 1290, con nota G. Azzariti, Il diritto di abitazione dell’alloggio familiare e di uso dei mobili che l’arredano da parte del coniuge superstite. Cfr., Pret. Campi Salentina, 25 novembre 1980, in Giur. it., 1982, I, 2, p. 152.
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«(…) dall’asse ereditario, prima della formazione della divisione agli eredi, siano tolti i beni che formano oggetto del prelegato e che, nella divisione fra i coeredi, non si tenga conto di tale attribuzione» Così, A. Ravazzoni, o.u.c., p. 234.
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L. Mengoni, Successione per causa di morte, II. Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. e comm., fondato da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, vol. XLIII, tomo 1º, 6ª ed., Milano, 2000, p. 16 ss.; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Milano, 2003, p. 125. Id., Dei legati, Artt. 649-673, in Comm. cod. civ., fondato da P. Schlesinger, diretto da F. Busnelli, Milano, II ed. 2006, p. 384; G. Schiavone, I diritti di abitazione e di uso attribuiti al coniuge superstite nella successione ab intestato, in Fam. dir., 1997, p. 156. S. Ferrari, Appunti sugli aspetti successori della riforma di diritto di famiglia, in Dir. fam., 1978, p. 1953; A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia. Commmento sistematico della legge 19 maggio 1975 n. 151, II, Milano, 1984, p. 367 e 1045; G. Gabrielli, Dei legittimari, in Comm. al diritto italiano della famiglia, G. Cian e G. Oppo e A. Trabucchi (a cura di), vol. V, Padova, 1992, p. 61; E. Perego, I diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite, in Riv. dir. civ., 1975, I, p. 553; G. Vicari, I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite, in Dir. fam., 1978, p. 1309.
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In giurisprudenza, sostengono che al coniuge superstite ab intestato i diritti di cui all’art. 540, comma 2, c.c. non spettano in aggiunta alla quota di eredità contemplata dagli artt. 581 e 582.: Trib. Roma, 26 maggio 2003, in Giur. merito, 2003, p. 2141; Cass., sez. II, 23 maggio 2000, n. 6691, in Giur. it., 2001, p. 248, con nota E. Bergamo, Brevi cenni sui diritti ex art. 540, 2° comma, c.c. riservati al coniuge superstite; in Foro it. 2001, I, c. 2948; Cass., 6 aprile 2000, n. 4329, in Giust. civ., 2001, I, p. 2198; Giur. it., 2001, p. 33; Notariato, 2001, p. 357, con nota di R. Ciccariello, Il diritto di abitazione del coniuge superstite; in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 440, con nota S. Mosca, Considerazioni sui diritti di abitazione ed uso del coniuge superstite; in Vita not., 2001, p. 141, con nota di R. Triola, Osservazioni in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite; Cass., sez. II, 10 marzo 1987, n. 2474, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc.3. Trib. Trapani, 22 maggio 1987, in Giur. it., 1988, I, 2, p. 82.
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C. Coppola, I diritti d’abitazione e d’uso spettanti ex lege, in La successione legittima, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, p. 110. L’Autrice richiama qui l’obiezione di G. Vicari, I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite, in Dir. fam., 1978, p. 1316 ss.; M. Calapso, Alcune considerazioni ancora sul diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite a norma del comma 2º dell’art. 540 c.c., in Vita not., 1984, p. 557. Sul punto, Vv., anche, R. Barone, G. Ioli, E. Mambretti, Posizione giuridica del coniuge successore, in Aa.Vv., La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi vecchi e nuovi, Palermo, 1985, p. 27 ss. e 46; A. Novembre, Considerazioni sul prelegato, in Riv. not., 1988, p. 911-912.
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D. Pastore, Il prelegato, in Riv. not., 2003, 2, p. 391.
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A. Novembre, Considerazioni sul prelegato, in Riv. not., 1988, p. 911-912. «Può accadere, inoltre, che il coniuge superstite, pur facendo propri i diritti di uso e di abitazione, non acquisti la qualità di erede» G. Capozzi, Successioni e donazioni, A. Ferrucci-C. Ferrentino (a cura di), Milano, 2009, p. 642.
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R. Triola, Osservazioni in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite, in Vita not., 2001, p. 142.
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C. Coppola, I diritti d’abitazione e d’uso spettanti ex lege, in La successione legittima, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, p. 119.
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G. Schiavone, I diritti di abitazione e di uso attribuiti al coniuge superstite nella successione ab intestato, in Fam. dir., 1997, p. 154 (ivi, p. 156).
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In estrema sintesi, per tutti, D. Pastore, Il prelegato, in Riv. not., 2003, 2, p. 391.
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Così, M. Calapso, Alcune considerazioni ancora sul diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite a norma del comma 2º dell’art. 540 c.c., in Vita not., 1984, p. 559-560.
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Di analogo avviso, da ultimo, G. Frezza, Appunti e spunti sull’art. 540, comma 2, c.c., in Dir. fam. e pers., 2008, 2, p. 969-970.
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L’esempio si deve a G. Schiavone, I diritti di abitazione e di uso attribuiti al coniuge superstite nella successione ab intestato, in Fam. dir., 1997, p. 154. Per un ulteriore spunto esemplificativo, A. Novembre, Considerazioni sul prelegato, in Riv. not., 1988, p. 913, nt. 125.
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L’esempio si deve a R. Triola, Osservazioni in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite, in Vita not., 2001, p. 142-143, e tiene conto delle conclusioni alle quali è pervenuta in una caso del genere la Cass., Sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329.
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D. Achille, Al coniuge superstite spettano sempre i diritti d’uso e di abitazione sulla casa familiare, in Diritto & Giustizia, 2013, p. 212.
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A. Gargano, Il coniuge superstite : un erede scomodo? I diritti di abitazione e di uso, in Riv. not., 1980, p. 1633.