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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 5 agosto 2011, n. 17061, sez. II civile

Divisione - Divisione convenzionale - In genere.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Scioglimento - Società di persone - Divisione di beni in natura ex art. 2283 cod. civ. - Natura dichiarativa della divisione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Acquisto di beni da parte di società poi cessata - Divisione conseguente - Comprensione dei beni divisi nella comunione legale fra coniugi - Criteri - Fattispecie.


Il principio della natura dichiarativa della divisione, secondo il quale ciascuno dei condividenti consegue solo ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione, realizzandosi solo una trasformazione dell'oggetto del diritto, si applica, ai sensi degli artt. 1116 e 2283 cod. civ., anche alla divisione di beni conseguenti alla liquidazione dell'attivo patrimoniale residuo di una società di persone. Pertanto, se un coniuge ha fatto parte di una società in nome collettivo che si è trasformata in società semplice e poi ha cessato di esistere, con conseguente divisione tra i soci dei beni sociali, la natura retroattiva della divisione fa sì che, al fine di stabilire se tali beni facciano parte o meno della comunione legale tra coniugi, occorre fare riferimento al momento di acquisto del bene da parte della società e non a quello della divisione.
(Fattispecie in cui l'acquisto da parte della società risaliva ad epoca antecedente l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, momento in cui il socio coniuge era in regime di separazione dei beni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 177, 757, 1116 e 2283; Legge 19/05/1975 n. 151 art. 228.



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