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Cassazione, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1520, sez. III civile

Fideiussione – Obbligazione futura – Limite – Applicazione alle garanzie personali atipiche.


L’art. 1938 cod. civ., nel testo novellato dall’art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di patronage ed è relativa ad una norma che presuppone un contratto in essere, ma con obbligazioneo clausola condizionale nulla per contrarietà a precetto imperativo. Ed invero la delimitazione dell’obbligazione condizionale futura con la previsione dell'importo massimo garantito, è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agliartt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998, di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal suddetto trattato.

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