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Categoria: IMMOBILI

Cassazione, sentenza 21 settembre 2011, n. 19204, sez. II civile

Immobile – Certificato di abitabilità – Conseguimento presso le autorità competenti – Obbligo dell’alienante – Inadempimento – Risarcimento dell’acquirente – Diritto soggetto a prescrizione – Fondamento.


Il diritto al risarcimento del danno, anche quando è azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere delle indisponibilità ed è pertanto soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2934 c.c. Il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce non già un illecito, ma un inadempimento contrattuale, essendo la relativa obbligazione connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile alienato e vieppiù specificamente assunta, nella specie, con il contratto di vendita, nel quale la parte venditrice si era obbligata, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile, ad ottenere il rilascio della predetta certificazione da parte delle competenti autorità. Scaduto tale termine, deve escludersi  che l’inadempimento abbia carattere permanente, essendo la permanenza categoria omogenea all’illecito, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione del diritto succedaneo al risarcimento o all’indennizzo per mancato rilascio della certificazione di abitabilità.
Riferimenti normativi: cod. civ. 2934.

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