Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22100, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - Imprescrittibilità - Limiti - Fattispecie.

L'imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall'art. 533 c.c., non altera l'ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell'asse ereditario.

(Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).


Modulo Ricerca Generica per Argomento