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Cassazione, sentenza 17 gennaio 2012, n. 621, sez. I civile

Società - Società a responsabilità limitata – Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore – Prescrizione – Decorrenza – Dies a quo – Fattispecie – Limiti.


L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell’insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti; detta insufficienza, consistente nell’eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d’insolvenza di cui all’articolo 5 della legge fallimentare, trattandosi di una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore.
Riferimenti normativi: R.d. 16.03.1942, n. 267, artt. 5 e 
Massime precedenti Vedi: N. 9619 del 2009.



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