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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 12 ottobre 2011, n. 21027, sez. VI civile

Assegnazione – Alloggio popolare – Assegnazione con patto di futura vendita – Assegnatario – Abbandono dell’immobile – Eredi – Divieto di sublocazione a terzi – Mancata stipulazione della compravendita – Legittimità – Sussiste.

I) Il divieto di sublocazione a terzi dell’alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell’assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell’assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell’immobile e questo esca dal patrimonio dell’ente, né resta escluso dalla presentazione, da parte dell’assegnatario, della domanda di riscatto, ancorché questa sia da considerarsi accettata a norma della legge n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dell’art. 52 comma terzo di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione “ope legis” del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell’assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita.
Massime precedenti Vedi: n. 7211 del 1994, n. 22471 del 2004, n. 6934 del 2004, n. 16628 del 2008.

II) Nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione con promessa di futura vendita il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell’attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell’istituto, dell’esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l’esercizio del diritto dell’assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l’ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell’alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza o di revoca dell’assegnazione, preclusive del successivo passaggio in proprietà dell’alloggio.

(Nel caso di specie l’istituto gestore degli alloggi popolari ha negato la stipulazione del contratto di vendita agli eredi dell’assegnatario, individuando una causa di decadenza dal diritto nell’abbandono dell’alloggio popolare, da parte dell’assegnatario dell’immobile, per un periodo superiore ai limiti temporali stabiliti).
Massime precedenti Vedi: n. 3777 del 2000, n. 6123 del 2001, n. 23644 del 2004, n. 25545 del 2006.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 n. 457, art. 52.



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