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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 36294, sez. III penale

Lottizzazione abusiva – Trasformazioni urbanistiche – Mutamento di destinazione d’uso senza concessione – Rilevanza penale anche in caso di unità abitative piccole.

Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile, non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno, ma anche nell’esplicazione di attività materiali come la costruzione di edifici o la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando questi atti risultino diretti a pianificare il territorio a scopi edilizi in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale. Per tale ragione, è stata ritenuta, ad esempio, la ricorrenza di tale ipotesi criminosa nell’attività materiale di modificazione della destinazione d’uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un complesso alberghiero residenziale procedendo alla vendita parcellizzata di alcune di esse ovvero, ancora, nel conferimento di un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale, combinando insieme nel momenti ideativo e/o in quello attuativo, impianti di solo interesse privato con impianti d’interesse collettivo (non necessariamente pubblico), in modo da creare una nuova maglia di tessuto urbano. In buona sostanza, nel ravvisare o meno la sussistenza di una lottizzazione abusiva si deve avere riguardo a tutti quei comportamenti che determinino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio realizzata in concreto con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato con convenzione all’uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti o integrali modifiche apportate.
Riferimenti normativi: D.P.R. n. 380/2001 artt. 30 e 44.
Massime precedenti Vedi: n. 11249 del 1996, n. 20661 del 2004, n. 24096 del 2008.


TAR Emilia Romagna (Bologna), sentenza 19 gennaio 2011, n. 36, sez. II

Realizzazione di un pergolato - Opera abusiva - Assentimento con semplice D.I.A. - Caratteristiche del manufatto - Assenza di tali caratteristiche - Nuova opera - Necessità del permesso di costruire - Illegittimità della D.I.A. - Annullamento.

E’ orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, il consentire l’assentimento di un pergolato con semplice presentazione di D.I.A. nella sola ipotesi in cui il manufatto sia realizzato in struttura leggera di legno che funga da sostegno per piante rampicanti o per teli, al solo scopo di ottenere un’ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Negli altri casi il manufatto integra la fattispecie di “nuova costruzione" che, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, necessita del previo rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del permesso di costruire.
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 3 del 2001 art. 3.
Massime precedenti Conformi: TAR Campania (Napoli), n. 1438 del 2010.

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