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Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 27 giugno 2024, n. 17776, sez. II civile

Coercizione – Nullità – Patto commissorio – Prova – Simulazione.


In materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. La prova del patto commissorio può essere data con ogni mezzo e la simulazione può essere provata anche per testimoni o presunzioni a norma dell’ultima parte dell’articolo 1417 c.c., trattandosi di far valere l’illiceità del negozio.

 

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