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Cassazione, ordinanza 18 luglio 2024, n. 19878, sez. V

Prezzo- valore - Richiesta esplicita e risultante dalla cessione - Requisito soggettivo – Esclusione.


Il comma 497 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 richiede espressamente una iniziativa di parte, che deve essere resa al notaio. (…) La circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere "resa al notaio all'atto della cessione" evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione: si tratta d'altronde di un'opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell'imponibile e sull'entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente (Cass. 30/06/2021, n. 18457, ai punti 3.4. e 4 della motivazione), che dev'essere verificabile. Il che rileva in particolar modo nel caso in esame, in cui A.A. si era qualificato nell'atto notarile come imprenditore.

 

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