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Cassazione, ordinanza, 17 settembre 2024, n. 24878, sez. I civile

Amministratore di sostegno – Potere del giudice tutelare – Nomina – Poteri di rappresentanza.


La nomina di un amministratore di sostegno si giustifica in quanto, in primo luogo, si accerti un deficit e cioè che la persona non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (art. 404 c.c.), tenendo conto, nei limiti del possibile, della volontà del beneficiario, ovvero, se deve disporsi diversamente, motivando adeguatamente sul punto. La misura può avere finalità di mero supporto, oppure, ove il giudice tutelare ritenga di estendere al beneficiario le limitazioni e decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato (art. 411 c.c.) comportare il conferimento all’amministratore di specifici poteri di rappresentanza o di assistenza, analoghi rispettivamente a quelli del tutore o del curatore, e nei limiti strettamente necessari a proteggere gli interessi del beneficiario, ma non può essere essa stessa un mezzo istruttorio e di monitoraggio, poiché l’accertamento del deficit di competenze deve precedere e non seguire la misura (la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Giudice tutelare aveva nominato al soggetto un amministratore provvisorio posto che non aveva individuato esattamente quale sarebbe stata la condizione di menomata capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi atteso che nel provvedimento si parlava di condizione di fragilità senza ulteriori specifiche e approfondimenti).

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