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Cassazione, sentenza, 12 agosto 2024, n. 22674, sez. V civile

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Classificazione catastale - Attività di agriturismo - Costruzioni destinate a ricezione ed ospitalità - Riconoscimento della ruralità - Sussistenza - Fondamento - Categorie A/1 e A/8 - Ostatività - Esclusione.


Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all’ospitalità, nell’ambito dell’attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all’attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994, senza che ad esse possa trovare applicazione l’esclusione di cui alla lett. e) dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità.

 

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