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Cassazione, ordinanza, 14 agosto 2024, n. 22843, sez. I civile

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto pubblico - Cristallizzazione del passivo fallimentare - Risoluzione in autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Presupposti - Perfezionamento - Effetto prenotativo degli adempimenti preliminari - Esclusione.


In tema di appalto pubblico ed ai fini della cristallizzazione del passivo fallimentare, l’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la valutazione del grave inadempimento dell’appaltatore, da svolgersi in contraddittorio con quest’ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui viene disposta, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto, senza che gli adempimenti preliminari, previsti dal citato art. 136, abbiano effetto prenotativo analogo a quello proprio delle domande giudiziali di risoluzione, ai sensi dell’art. 2652, n. 1), c.c..

 

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