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Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27519, sez. V

Imposta di registro-Art. 37, comma 1, TUR - Sentenza che definisce il giudizio.


In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento." (così Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12736 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018).

 

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