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Cassazione, ordinanza, 14 agosto 2024, n. 22850, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO Emissione di assegno bancario senza provvista - Pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo - Preclusione di applicabilità della relativa sanzione - Prova documentale ex art. 8 della l. n. 386 del 1990 - Necessità - Fondamento.


In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, cui consegue l’inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per l’operare dell’esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall’art. 8, della l. n. 386 del 1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore, ovvero con attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto.

 

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