Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2024, n. 28082, sez. V

Plusvalenza- Cessione diritto di superficie – Terreno agricolo- Qualificazione quale “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l) d.P.R. n. 917/1986- Esclusione.


Questa Corte ha già chiarito che “In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall'art. 953 c.c., non deriva il mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva” (v. Cass. n.2238/2021). Analoghe considerazioni valgono per il diritto di servitù, che costituisce anch’esso, come noto, un diritto reale su beni altrui.

Modulo Ricerca Generica per Argomento