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Cassazione, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28355, sez. V

Plusvalenza- Cessione terreno con edificio da demolire e ricostruire – Esclusione.


Va dato atto che l'orientamento di questa Corte si è ormai decisamente consolidato nel senso che il presupposto applicativo dell'art.67, lett. b) TUIR è costituito dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti, per cui non vi può rientrare la cessione avente ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno su cui sorge un edificio (per tutte Cass. 4150/2014). Il principio è stato precisato anche da Cass. 20/06/2017, n.19129, secondo cui lo stesso "vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice dell’articolo 81 tende ad assoggettare  ad  imposizione  la  plusvalenza  che  trovi  origine  non  da  un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica", e successivamente è stato applicato ritenendosi "irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta la circostanza che le parti del contratto di compravendita avessero previsto la demolizione del fabbricato con successiva costruzione da parte dell'acquirente di un nuovo immobile" (Cass. 12/04/2019, n.10393), e pertanto lo stesso si applica espressamente anche in ipotesi in cui concretamente le parti abbiano considerato già in sede di contratto la demolizione in termini di certezza, come nella specie sostiene la ricorrente.

 

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