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Cassazione, sentenza, 13 novembre 2024, n. 29281, sez. III civile

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Fideiussio indemnitatis - Natura - Garanzia atipica - Conseguenze - Escussione della polizza - Domanda di adempimento della prestazione rimasta inadempiuta o di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Fondamento.

 

 
La c.d. "fideiussio indemnitatis" costituisce una garanzia atipica con funzione reintegratoria, essendo volta al risarcimento del danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale, in cui l'obbligazione del garante, essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, si pone in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione; ne consegue che l'escussione della polizza fideiussoria non preclude alla parte non inadempiente di proporre la domanda di adempimento della prestazione rimasta inadempiuta o di risoluzione del contratto, trattandosi di rimedi diversi che, pur avendo in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e l'inadempimento), permettono al titolare di conseguire utilità differenti, fermo restando che, nell'uno come nell'altro caso, dovrà tenersi conto di quanto ottenuto escutendo la polizza, allo scopo di evitare che il garantito percepisca somme eccedenti la perdita di utilità in concreto riportata o, al contrario, che non ottenga l'intero risarcimento del danno subito.

 

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