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Cassazione, sentenza, 9 gennaio 2025, n. 486, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Cessione del credito - Art. 1263 c.c. - Norma inderogabile - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di non cedere il diritto di garanzia - Sussistenza.

 

 
In tema di cessione del credito, il disposto dell'art. 1263 c.c. - secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori - non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilità delle parti definire gli inerenti rapporti ed è in facoltà del creditore cedente trasferire il diritto di credito separatamente dal diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (ex art. 2878, n. 3, c.c.), non essendo configurabile un diritto ipotecario "astratto" e, cioè, scollegato dal credito garantito (non più esistente in capo al cedente per effetto della cessione).

 

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