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Cassazione, sentenza, 9 gennaio 2025, n. 486, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Cessione del vincolo ipotecario - Annotazione nei RR.II. - Funzione costitutiva - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

 

 
L'annotazione della cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari; ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda della parte interessata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad una domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima cancellazione dell'ipoteca compiuta senza il consenso del cessionario, il quale dai RR.II. ne risultava titolare - aveva negato la responsabilità del notaio rogante e affermato che la garanzia non era stata oggetto del negozio di cessione, così obliterando gli effetti dell'annotazione ex art. 2843 c.c., ricondotta ad un generico "errore formale").

 

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