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Categoria: DONAZIONE

*Cassazione, ordinanza, 16 dicembre 2024, n. 32672, sez. II civile

DONAZIONE - REVOCAZIONE - PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI - IN GENERE Art. 803 c.c. - Presupposti di operatività - Requisito negativo - Assenza di figli o discendenti legittimi o ignoranza di averne da parte del donante - Requisito positivo - Sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo o sopravvenuta conoscenza della sua esistenza - Effettiva venuta ad esistenza dei figlio o discendente - Necessità - Fondamento - Esigenza di riconsiderare la liberalità - Conseguenze - Art. 803, comma 2, c.c. - Concepimento al tempo della donazione - Irrilevanza della mera conoscenza da parte del donante.

 

L'art. 803 c.c. prevede, ai fini della revocazione di donazione per sopravvenienza di figli, due presupposti: uno, negativo, costituito dall'assenza di figli o discendenti legittimi, o dall'ignoranza di averne, da parte del donante, al momento della donazione e l'altro, positivo, dato dalla sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo o dalla sopravvenuta conoscenza della sua esistenza in vita; peraltro, è necessaria l'effettiva venuta ad esistenza del figlio o del discendente, perché solo gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole giustificano l'esigenza del donante di riconsiderare l'atto di liberalità, cosicché la mera consapevolezza del concepimento da parte del donante non rileva al fine di precludere l'operatività dell'art. 803, comma 2, c.c., che ammette la revocazione anche se il figlio era stato già concepito al tempo della donazione.

 

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