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Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3307, sez. V

Plusvalenze- Art. 7 della legge n. 448 del 2001 - Indicazione in atto di corrispettivo inferiore rispetto al valore rideterminato- Conseguenze.

 

All'esito del vaglio del contrasto formatosi in materia questa Corte, peraltro in adesione all'orientamento maggioritario di questa Sezione, ha stabilito il seguente principio di diritto "In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l'indicazione nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene". A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte anche disattendendo "...la soluzione preferita dall'indirizzo minoritario - in buona parte coerente con la posizione espressa a più riprese dall'Agenzia delle entrate - Ris. 27 maggio 2015 n. 53/E, Circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2, n. 15/E del 1 febbraio 2002, par.3, Circ. n. 81 del 2002, par. 2.1 – al cui tenore dovrebbe individuarsi a carico del contribuente un onere di allegazione, nell'atto di compravendita, del valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia ed una decadenza in caso di determinazione del corrispettivo inferiore rispetto a detto valore" cfr. Cass., S.U., n. 2321/2020; conf., di recente, Cass. 27.12.2023, n. 36010).

 

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