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Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3308, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Superamento dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969 - Atti anteriori al 2014- Irretroattività - Conseguenze ai fini sanzionatori - Dichiarazione mendace - Esclusa “abolitio criminis”.

 

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13145 del 27 aprile 2022, hanno affermato in tema di "agevolazione prima casa" che "la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'IVA, dall'art. 33 del D.Lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna abolitio criminis". Le argomentazioni dimesse dal Supremo Consesso in riferimento al beneficio "prima casa" sono mutuabili, per identità di ratio, in relazione al diverso beneficio fiscale dell'imposta di registro sugli immobili "non di lusso".

Con riferimento ad ambedue le imposte, a venire in rilievo è, pertanto, l'essenza della trama argomentativa che connota la su richiamata sentenza delle Sezioni Unite, a tenore della quale le disposizioni che identificano le case "di lusso" in base alla sola categoria catastale non hanno comportato un fenomeno di "abolitio criminis", di talché le sanzioni irrogate in relazione agli atti anteriori al 2014 rimangono efficaci. D'altronde, la circostanza che il mendacio del contribuente sia caduto su un elemento – quello dell'estensione della superficie utile dell'immobile – ormai estraneo alla fattispecie agevolativa non sovverte un aspetto assorbente, quello per cui il comportamento sanzionato dal legislatore rimane la dichiarazione falsa circa i presupposti per l'agevolazione, cioè, nel caso di specie, circa le caratteristiche dell'immobile.

Ciò che è mutato dal 2014 non è, in altri termini, l'oggetto della dichiarazione, che investe a oggi come allora le caratteristiche non di lusso dell'immobile; ad essere cambiati sono, piuttosto, esclusivamente i presupposti dell'agevolazione, ossia i parametri che consentono di stabilire quando un immobile è o non è di lusso. La struttura dell'illecito resta, in definitiva, pur sempre incardinata sulla dichiarazione mendace. È quest'ultima ad assurgere a presupposto per la revoca dell'agevolazione, quindi anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La "fisionomia" dell'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta, in ultima analisi, immutata.

 

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