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Corte d'Appello Ancona, ordinanza, 3 febbraio 2025, n. 189 sez. II civile

Divorzio per ripudio – annotazione registro stato civile.

 

All'interno dell'ordinamento giuridico statuale italiano non può essere riconosciuta la decisione di ripudio pronunciata da autorità straniera secondo il diritto islamico, ravvisandosi una violazione degli artt. 64 ss. L. n. 218 del 1995, sotto il profilo dell'ordine pubblico. Va conseguentemente ordinata la cancellazione dell'annotazione nei registri dello stato civile dell'atto di divorzio per ripudio.

 

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