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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza, 19 marzo 2025, n. 7290, sez. II civile

Costruzione in aderenza o appoggio – Distanze legali – Principio di prevenzione.

 

Mentre nei casi in cui la normativa locale si limiti ad imporre una distanza tra costruzioni più severa rispetto a quella di tre metri sempre tra costruzioni prevista dall'art. 873 cod. civ., non devono ritenersi derogate la facoltà di costruire in aderenza, o sul confine ed il connesso principio della prevenzione, la facoltà di costruire in aderenza deve essere specificamente autorizzata da una norma del piano regolatore locale ove quest'ultimo stabilisca anche o soltanto la distanza minima dei fabbricati dal confine, ed in assenza di una specifica previsione ad opera della normativa locale della facoltà di costruire in aderenza, o sul confine, che deroghi alla distanza imposta dal confine, non possono applicarsi le regole ed i principi previsti dal codice civile per la disciplina delle distanze su fondi finitimi, ivi compreso il principio della prevenzione.

 

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