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Categoria: PRESCRIZIONE

Cassazione, ordinanza, 18 marzo 2025, n. 7188, sez. II civile

Interruzione della prescrizione – Richiesta esplicita di adempimento.

 

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Solo la messa in mora del creditore è idonea a interrompere il decorso della prescrizione, viceversa la reiterata denuncia dei vizi non può produrre il medesimo effetto.

 

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