Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 17 marzo 2025, n. 7120, sez. V

Imposta di registro- Sentenza ex art. 2932 c.c.- Condizione meramente potestativa- Irrilevanza del concordato preventivo.

 

In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del D.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705).

La situazione sulla condizione meramente potestativa non muta se a richiedere l'adempimento ex art. 2932, primo comma, cod. civ. è il promittente venditore. Infatti, la norma prevede la richiesta di adempimento dalla parte che intende adempiere. Quello che rileva non è, quindi, la parte che chiede l'adempimento (indifferentemente l'acquirente o il venditore) ma la ricorrenza in concreto della fattispecie prevista dall'art. 27, quarto comma, D.P.R. n. 131 del 1986 ("Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa"). Invece, per l'art. 27, terzo comma, citato, "Non sono sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore". Le norme, quindi, non distinguono chi propone l'azione di adempimento (il venditore o (normalmente) l'acquirente) ma solo il tipo di condizione: meramente potestativa o solo potestativa. La condizione nel caso è, evidentemente, meramente potestativa in quanto il compimento del fatto o la sua omissione dipende dal mero arbitrio della parte. Il concordato preventivo non rileva in quanto la condizione del pagamento resta, sempre, meramente potestativa (art. 27, terzo comma, D.P.R. 131 del 1986). Il concordato preventivo, infatti, non implica la totale incapienza tale da far cessare tutti i pagamenti; al contrario postula la previsione di una ripresa dell'attività.

 

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