Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 16 maggio 2025, n. 18474, Sez. Unite penali

Variazione patrimoniale – dovere comunicativo

 

La variazione patrimoniale derivante da un fenomeno successorio mortis causa si 0concretizza al momento della accettazione della eredità, accettazione che, secondo l'art. 474 cod. civ., può essere espressa o tacita. A fini penalistici è tale il momento che determina l'insorgenza del dovere comunicativo di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982, posto che la regola civilistica ex art. 459 cod. civ., secondo cui l'effetto della accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione, porterebbe al paradossale effetto di ritenere già consumato il reato in tutte le ipotesi di accettazione intervenuta oltre trenta giorni dalla apertura della successione.

 

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