Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12873, sez. V

Imposta ipotecaria - Permuta avente ad oggetto beni immobili strumentali

 

In termini generali, la Corte ha statuito che, ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta (Cass., 8 aprile 2022, n. 11474). Con più specifico riferimento alle questioni poste col motivo di ricorso, la Corte - nel ribadire che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dà luogo ad un'unica formalità ai fini dell'applicazione dell'imposta ipotecaria (l. 27 febbraio 1985, n. 52,art. 17, comma 1) - ha, per l'appunto, rimarcato che l'imposta ipotecaria va liquidata (ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 43, comma 1, lett. b)) su di una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, ed anche a riguardo della tassazione dei beni strumentali che - non incisa dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10- comporta l'applicazione dell'imposta ipotecaria ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis della tariffa allegata (v. Cass., 19 febbraio 2024, n. 4379). Va, peraltro, rimarcato che il richiamo al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11, ed al (ivi) sotteso criterio di tassazione separata delle prestazioni, risulta del tutto eccentrico, da un lato, ai criteri di determinazione del presupposto impositivo dell'imposta ipotecaria (correlato alle "formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari"; D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1) e, dall'altro, al rinvio al criterio di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro (art. 43, comma 1, lett. b), cit.), ove, dunque, quest'ultima ad ogni modo involge il valore venale del bene piuttosto che il corrispettivo pattuito (v. Cass., 16 marzo 2022, n. 8511); e, del resto, come la Corte ha in più occasioni statuito, a seguito delle innovazioni apportate al D.Lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali, ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui adde Cass., 12 gennaio 2022, n. 734; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861).

 

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