Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12876, sez. V

Imposta di registro- Cessione totalitaria di quote sociali- Esclusa riqualificazione in termini di cessione di azienda

 

Nella fattispecie va rilevato, per un verso, che - dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 11) - la tassazione di registro dell'atto di cessione (sia pur totalitaria) delle quote sociali andava strettamente correlata all'atto tipico presentato per la registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non anche l'azienda che rimane nella titolarità del soggetto collettivo, così senz'alcuna considerazione, nell'interpretazione dello stesso atto di cessione, della sostanza economica dell'operazione perseguita dai contraenti (v. Cass., 19 giugno 2024, n. 16953;Cass., 21 marzo 2024, n. 7613;Cass., 20 marzo 2024, n. 7495;Cass., 20 marzo 2024, n. 7470; in relazione alla medesima contribuente, Cass., 28 aprile 2022, n. 13249); e, per il restante, giustappunto che la funzione antielusiva non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un'interpretazione dell'atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extra-testuali.

 

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