Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 27 aprile 2025, n. 11076, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO Oggetto immediato - Partecipazione sociale - Conseguenze ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1497 cod. civ. - Mancanza di qualità inerente al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione - Prestazione di garanzie contrattuali specifiche - Fattispecie.

La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell’art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).

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