Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 9 giugno 2025, n. 15301, sez. II civile

Rinunzia all’eredità – Forma solenne – Revoca tacita

L’atto di rinuncia all’eredità, in considerazione dei suoi rilevanti effetti, deve essere rivestito di forma solenne, con dichiarazione resa davanti a notaio o a cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni, con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia non è ammissibile.

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