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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2025, n. 10545, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE Trasferimento immobiliare in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Omologazione dell’accordo e funzione solutoria degli obblighi di mantenimento - Rilevanza ostativa - Esclusione - Ragioni.

L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

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