Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21014, sez. V

Imposta di registro- Art. 51, d.p.r. n. 131/86- Valutazione del bene- Valori attribuiti dal Comune ai fini ICI – Irrilevanza.

Il Giudice regionale non si è conformato all'indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui, se è vero che, ai fini dell'imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche "ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni" (art.51 D.P.R. n. 131/86), altrettanto indubbio è che tali indicazioni esplicano una funzione essenzialmente rafforzativa ed integrativa degli altri criteri. È stato così chiarito che, in ogni caso, la previsione di legge in questione non consente, di per sé, che venga attribuito effetto dirimente, ai fini dell'imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini Ici. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo più volte di evidenziare (Cass., Sez. T., 28 ottobre 2016, n. 21830; Cass., Sez. T., 7 ottobre 2016, n. 20172; Cass., Sez. T., 5 agosto 2004, n. 15078) come la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non possa essere determinata mediante i criteri di determinazione dell'ICI. E ciò perché, pur in presenza dello stesso riferimento, quale base imponibile, al valore venale dell'immobile, è dirimente osservare come si tratti di tributi del tutto differenti. Per tale via, la CTR ha violato la predetta normativa di riferimento (art. 51 e 52 D.P.R. n. 131/1986), avendo articolato la valutazione sulla congruità del valore del bene essenzialmente in ragione dell'affidamento ai valori stimati per l'ICI.

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