Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21020, sez. V

Imposta di registro- Sentenza - Dichiarazione di nullità di testamento.

In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, che di un atto unilaterale (inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. Pertanto, tale disposizione vale anche per l'ipotesi di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni restitutorie o risarcitorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto (con decorrenza dall'apertura della successione) a beneficio degli eredi legittimi dopo la caducazione del testamento invalido.

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