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*Cassazione, ordinanza 12 giugno 2025, n. 15743, sez. V

Imposta sulle successioni - Ente del terzo settore - Erede - Esenzione ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 (confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017 e rinnovata dall'art. 82, comma 2, dello stesso d.lgs.) - Responsabilità solidale per l’imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta sulle successioni, l'ente del terzo settore, quale erede beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 (confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017 e rinnovata dall'art. 82, comma 2, dello stesso d.lgs.), non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, risultando altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva, a qualsiasi titolo, per l'obbligazione tributaria.

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