Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25868, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Prepossesso immobile acquistato con benefici- Cambio di destinazione d’uso da abitazione (A/2) ad ufficio (A/10) - Nuovo acquisto agevolato.

Nel caso di specie, risulta ex actis e, comunque, non è contestato che: 1) con rogito del 28 febbraio 2005, la contribuente ha acquistato l'immobile sito nel Comune di B, usufruendo delle agevolazioni cd. "prima casa" e scontando, pertanto, le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ridotta, come previsto dalla normativa di settore ratione temporis vigente; 2) avendo la contribuente adibito il detto immobile ad uso studio privato, ha richiesto ed ottenuto la variazione d'uso e il contestuale passaggio dalla categoria catastale A/2 (abitazione civile) ad A/10 (studi privati); 3) successivamente, ha acquistato un nuovo immobile ad uso abitativo usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa, non risultando più titolare, in virtù del fatto che quell’altro era passato a nuova e diversa destinazione, di alcuna abitazione principale. Del resto, la mera contiguità temporale (tre giorni), evidenziata dall'Ufficio, tra il mutamento della destinazione d'uso e l'acquisto del nuovo immobile da adibire ad abitazione non è di per sé sufficiente per poter affermare la mala fede della contribuente; potendo, di contro, la circostanza essere valorizzata a favore dell'intento regolarizzativo e di adeguamento del dato catastale alla già da tempo invalsa destinazione fattuale (non abitativa) dell'immobile preposseduto. Né porterebbero a differenti conclusioni le pronunce menzionate dalla ricorrente (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22339 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 24/08/1991), atteso che le stesse hanno stabilito si l'irrilevanza delle indicazioni catastali, attribuendo loro valore di semplici indizi, ma non ai fini fiscali, ciò in quanto il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali. Solo al di fuori del contesto fiscale, pertanto, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali.

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