Data pubblicazione:
Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza, 1 luglio 2025, n. 17798, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI Art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come modif. dall’art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020 - Ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e loro ricostruzione - Rispetto delle distanze legittimamente preesistenti - Anche nell’ipotesi di ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito - Possibilità - Fondamento - Condizioni - Limiti.

Poiché la norma contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020, è posta a salvaguardia dell’esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la preesistente consistenza e non sia possibile modificare l’originaria area di sedime, può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti - salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate - anche quando siano stati realizzati ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, purché le trasformazioni avvengano nell’ambito degli incentivi volumetrici riconosciuti per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico oppure per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Modulo Ricerca Generica per Argomento