Data pubblicazione:

*Cassazione, sentenza, 3 luglio 2025, n. 18056, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO – CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Donatario chiamato all’eredità - Rinuncia all’eredità - Applicabilità dell’485 c.p.c. ai beni oggetto di donazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.

L’art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all’eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l’inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all’eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene donato nell’asse ereditario, salvi gli effetti dell’azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

Modulo Ricerca Generica per Argomento