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Cassazione, ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15801, sez. III civile

Contratto preliminare – Esecuzione specifica di concludere il contratto – Prelazione.


In tema di patto di prelazione volontaria, a differenza del contratto preliminare unilaterale, non sorge l’obbligo immediato e definitivo di concludere il contratto definitivo. Il promittente è tenuto ad un comportamento specifico solo nel caso in cui decida di stipulare il contratto, ossia la comunicazione dell’intenzione al prelazionario (denuntiatio). Tuttavia, tale comunicazione non determina la conclusione del contratto definitivo né l’obbligazione di stipularlo alle condizioni indicate.