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Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 904, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare di vendita immobiliare - Sottoscritto da un coniuge in comunione legale - Senza il consenso dell’altro - Coniuge pretermesso - Litisconsorzio necessario – Sussistenza.


In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.