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Cassazione, ordinanza 27 settembre 2022, n. 28136, sez. II civile

CONTRATTI - CONTRATTO PRELIMINARE - Preliminare di compravendita - Risoluzione per abusi edilizi - Sussiste.


La garanzia per evizione cosiddetta "quantitativa" disciplinata dall'art. 1484 c.c., e quella "limitativa" ex art. 1489 c.c., (rispettivamente indicate con termini semplificanti, utilizzati in dottrina), hanno certamente un fondamento giuridico unitario nel senso che costituiscono entrambe rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico per eliminare nel contratto di vendita lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore e ripristinare la situazione economica dell'acquirente precedente il contratto.

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra": ciò significa che anche nell'evizione parziale, in cui comunque il sinallagma ha avuto parziale attuazione, la gravità dell'inadempimento del venditore deve essere adeguatamente commisurata in riferimento non soltanto all'entità economica della porzione di bene non conseguita, ma anche all'intero programma contrattuale e, cioè, all'interesse e alla finalità concretamente perseguiti con il negozio e alla sua funzione economico-sociale.