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Cassazione, ordinanza, 7 giugno 2024, n. 15928, sez. I civile

Annotazioni – Diritto reale.


Nel sistema tavolare, la definitività del decreto tavolare non preclude la possibilità di dimostrare, innanzi al giudice ordinario, l’insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformità delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale, che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale; il controllo giudiziale che precede l’intavolazione fa sì che quest’ultima sia assistita da una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell’atto e, conseguentemente, nell’esistenza del diritto intavolato, la quale, tuttavia, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto, con azione da proporsi innanzi al giudice ordinario.