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Cassazione, ordinanza 29 febbraio 2024, n. 5386, sez. II civile

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - Espropriazione forzata - Giudizio di divisione endoesecutiva - Natura - Applicabilità dell'art. 618 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.