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Cassazione, ordinanza 28 settembre 2021, n. 26239, sez. VI - 1 civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Poteri di rappresentanza - Limitazioni - Opponibilità al terzo contraente - Accordo fraudolento - Prova - Necessità Sussiste.

Ai fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, la normativa vigente richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società. Stando ai principi di diritto comune (art. 2697 c.c.), come pure confermati dal contenuto normativo dell'art. 2475 bis c.c., l'onere della prova della effettiva esistenza di un accordo fraudolento, ovvero della consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno, viene a incombere sul soggetto che intende predicare l'opponibilità del vizio al terzo e l'inefficacia dell'atto.