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Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3768, sez. I civile

Preclusione all’esercizio di un’azione trasmissibile con l’eredità - Dante causa e suo successore.


L'erede, successore nella situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo che lo legittima ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, tanto che, se a costui è rimasto precluso l'esercizio delle azioni trasmissibili con l'eredità, la medesima preclusione vale anche per il successore. Il successore, a titolo universale, non può pertanto essere considerato terzo poiché è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, come conformata da quest'ultimo, e venendo a profittare di tutti i diritti, le azioni e le facoltà inerenti al titolo.