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Categoria: DISMISSIONI

Cassazione, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4948, sez. III civile

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - Enti previdenziali - Dismissione degli immobili - Art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001 - Interpretazione - Manifestazione di volontà di acquisto dei conduttori effettuata nel vigore del d.l. n. 41 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004 - Determinazione del prezzo e delle condizioni di acquisto - Individuazione.


In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001) va interpretato nel senso che le unità immobiliari, i cui conduttori abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della suddetta manifestazione di volontà, le quali coincidono, dunque, con quelle di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004 (conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004), qualora la citata comunicazione sia stata effettuata sotto il vigore di tale normativa.