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Cassazione, sentenza 11 gennaio 2024, n. 1187, sez. V

Imposta di registro- Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione dei beni espropriati - Base imponibile - Rettificabilità da parte dell’Ufficio- Esclusione.


Va ribadito il principio di diritto, già enunciato da Cass., Sez. 5, 11/11/2022 n. 33286, per cui, in materia di imposta di registro, l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 (a tenore del quale: «Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo») può trovare applicazione per la determinazione della base imponibile anche per la retrocessione (totale o parziale) degli immobili espropriati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di norma speciale destinata ad operare in senso onnicomprensivo per ogni tipo di trasferimento coattivo disposto nell'ambito del complesso fenomeno dell'«espropriazione per pubblica utilità», sia che avvenga dall'espropriato all'espropriante (in fase costitutiva), sia che avvenga dall'espropriante all'espropriato (in fase estintiva), posto che l'indennità di retrocessione deve essere liquidata - su accordo delle parti o con intervento di organi pubblici - sulla base dei criteri fissati per il computo dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non è abilitata alla rettifica del valore commisurato all'importo definitivo dell'indennità di retrocessione ai sensi degli art. 51, comma 3, e 52, comma 5- bis, del d.P.R. n. 131 del 1986.