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Cassazione, sentenza 26 febbraio 2024, n. 5003, sez. V

Imposta di registro- Conferimento immobili in società inglese- Esterovestizione- Art. 4, nota IV, parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986- Inapplicabile.


L'accertamento della natura fittizia della previsione della sede sociale a L (c.d. esterovestizione) è basato sulla "valutazione" di presunzioni (art. 2727 e ss.gg. cod.civ.), avuto riguardo a circostanze fattuali acquisite al giudizio e sulle quali i contribuenti hanno avuto, nelle fasi di merito, ampia possibilità di prova contraria. Sovviene il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 32642/2018) secondo cui l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 ("ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato") non è una regola sulla distribuzione dell'onere probatorio, ma una regola che pone una presunzione di esterovestizione in presenza di alcuni indici. In pratica la norma consente al Fisco di giovarsi di una presunzione per dimostrare che la società è solo apparentemente estera, ma in realtà opera in Italia. Il fatto che una norma consenta al Fisco di avvalersi di una presunzione non vuol dire che fa gravare l'onere della prova sulla controparte (che ovviamente, ma è questione diversa, ha semmai l'onere di vincere la presunzione); ha piuttosto proprio il significato contrario di assegnare tale onere al Fisco, consentendogli però di assolverlo mediante una presunzione favorevole in presenza di alcuni indici. (…)

Nella fattispecie esaminata, l'Ufficio si è limitato all'accertamento della insussistenza dei requisiti normativamente previsti dall'art. 4, nota IV, parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per l'applicazione del beneficio ai conferimenti di immobili italiani in società estera e non viene in rilievo una riqualificazione contrattuale dell'atto sulla base di elementi extratestuali, ovvero in considerazione (unitaria) di negozi (formalmente) distinti ma da considerare collegati.